IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2011; Vista l'eccezione preliminare sollevata dall'attore in merito alla illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 nonche' degli articoli 4 e 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, per la violazione degli articoli 77, 24, 3 e 97 Cost.; Rilevato che la materia oggetto della presente domanda, ovvero la richiesta di indennizzo derivante da contratto assicurativo, rientra nell'ambito di applicazione della disposizione contemplata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che cosi' recita: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ... , contratti assicurativi ... e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ...»; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice; Rilevata, infatti, l'evidente violazione degli articoli 76 e 77 Cost. per il contrasto tra la legge delega ed il decreto legislativo n. 28/2010, nella misura in cui, mentre l'art. 60 della legge n. 69/2009 (legge delega) al terzo comma, lettera a) prescrive che nell'esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo « ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia», l'art. 5 decreto legislativo n. 28/2010 concepisce invece il procedimento di mediazione quale momento propedeutico alla domanda giudiziale, rischiando di compromettere l'effettivita' della stessa tutela giudiziale e condizionando in concreto il diritto di azione; Osservato, ancora, l'evidente contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto nel prevedere, l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, che il tentativo di conciliazione abbia un costo, non meramente simbolico, subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di danaro, con cio' contravvenendo, peraltro, a quanto sancito nella sentenza n. 67 del 29 novembre 1960 della Corte costituzionale, che ebbe modo di chiarire che lo Stato non puo' pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile, se non nel caso di tributi giudiziari o cauzioni; Osservato, poi, come l'esborso previsto per la media-conciliazione non e' destinato allo Stato bensi' ad un organismo che potrebbe avere addirittura natura privata, in spregio del principio fissato dalle sentenze n. 522/02 e n. 333/01 Corte Cost., secondo cui l'esborso deve essere «razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»; Ravvisata, infine, la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, concernente i criteri di determinazione delle indennita', suddivide le stesse in «spese di avvio del procedimento» e «spese di mediazione», laddove le prime sono dovute da «ciascuna parte» ma sono versate «dall'istante al momento del deposito della domanda» (secondo comma), mentre le seconde «sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento», dunque espressamente prevedendo che la parte convenuta possa non aderire al procedimento, ed in conclusione ponendo su piani diversi, e cosi' trattandole diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta; Rendendosi, a questo punto, necessaria la sospensione del giudizio.