IL GIUDICE DI PACE 
 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  4  ottobre
2011; 
    Vista l'eccezione preliminare  sollevata  dall'attore  in  merito
alla  illegittimita'   costituzionale   dell'art.   5   del   decreto
legislativo n. 28/2010 nonche' degli articoli  4  e  16  del  decreto
ministeriale n. 180/2010, per la violazione degli articoli 77, 24,  3
e 97 Cost.; 
    Rilevato che la materia oggetto della presente domanda, ovvero la
richiesta di indennizzo derivante da contratto assicurativo,  rientra
nell'ambito di applicazione della disposizione contemplata  dall'art.
5 del decreto legislativo n. 28/2010, che cosi' recita: «Chi  intende
esercitare in giudizio un'azione  relativa  ad  una  controversia  in
materia di ... , contratti assicurativi ... e' tenuto preliminarmente
a esperire il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente
decreto  ...  L'esperimento  del  procedimento   di   mediazione   e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'art.  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione ...»; 
    Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice; 
    Rilevata, infatti, l'evidente violazione degli articoli 76  e  77
Cost. per il contrasto tra la legge delega ed il decreto  legislativo
n. 28/2010, nella misura in cui, mentre  l'art.  60  della  legge  n.
69/2009 (legge delega) al  terzo  comma,  lettera  a)  prescrive  che
nell'esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri,  al
seguente principio e criterio direttivo « ...  a)  prevedere  che  la
mediazione,  finalizzata  alla  conciliazione,  abbia   per   oggetto
controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso  alla
giustizia», l'art. 5 decreto legislativo n. 28/2010 concepisce invece
il procedimento di mediazione quale momento propedeutico alla domanda
giudiziale, rischiando di compromettere l'effettivita'  della  stessa
tutela giudiziale e condizionando in concreto il diritto di azione; 
    Osservato, ancora, l'evidente contrasto con l'art. 24  Cost.,  in
quanto nel prevedere, l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010,
che il tentativo di  conciliazione  abbia  un  costo,  non  meramente
simbolico, subordina l'esercizio della  funzione  giurisdizionale  al
pagamento di una somma di danaro, con cio' contravvenendo,  peraltro,
a quanto sancito nella sentenza n. 67  del  29  novembre  1960  della
Corte costituzionale, che ebbe modo di chiarire che lo Stato non puo'
pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile, se non  nel
caso di tributi giudiziari o cauzioni; 
    Osservato,    poi,    come    l'esborso    previsto    per     la
media-conciliazione  non  e'  destinato  allo  Stato  bensi'  ad   un
organismo che potrebbe avere addirittura natura privata,  in  spregio
del principio fissato dalle sentenze n.  522/02  e  n.  333/01  Corte
Cost., secondo cui l'esborso  deve  essere  «razionalmente  collegato
alla pretesa  dedotta  in  giudizio,  allo  scopo  di  assicurare  al
processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»; 
    Ravvisata, infine, la violazione dell'art.  3  Cost.,  in  quanto
l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, concernente i criteri
di determinazione delle indennita', suddivide le stesse in «spese  di
avvio del procedimento» e «spese di  mediazione»,  laddove  le  prime
sono dovute da «ciascuna parte»  ma  sono  versate  «dall'istante  al
momento del  deposito  della  domanda»  (secondo  comma),  mentre  le
seconde «sono dovute in solido da ciascuna parte che  ha  aderito  al
procedimento», dunque espressamente prevedendo che la parte convenuta
possa non aderire al procedimento, ed in conclusione ponendo su piani
diversi, e cosi' trattandole diversamente, la parte attrice  rispetto
a quella convenuta; 
    Rendendosi,  a  questo  punto,  necessaria  la  sospensione   del
giudizio.